19 Aprile 2025
News

Ministero degli Interni chiarisce in caso di guida con carta di circolazione sospesa

L’articolo 217 del Codice della Strada stabilisce che “chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.046 a euro 8.186”. 

Si prevede la sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di violazioni ripetute, la confisca del veicolo.

L’articolo 214 stabilisce che la sospensione della carta di circolazione comporta il fermo del veicolo, che deve essere affidato a una persona specifica. Se il custode non rispetta gli obblighi, può subire sanzioni che includono la revoca della patente e la confisca del veicolo.

Entrambe le disposizioni si applicano se si guida un veicolo con carta di circolazione sospesa. In tal caso, il veicolo viene sequestrato per la confisca e, se il conducente è anche il custode, si segnala la revoca della patente di guida.

In caso di reiterazione della violazione, non si applica la confisca, dato che il veicolo deve essere già confiscato alla prima violazione del fermo del mezzo con carta di circolazione sospesa (come prevede l’articolo 214). La reiterazione si applica quando la stessa violazione si commette di nuovo entro 5 anni.

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