Danno da stress per non riconoscimento delle soste obbligatorie nella guida: la Cassazione chiede la specifica allegazione e prova.

In particolare, i giudici di legittimità hanno previsto che “nel caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da stress lavorativo….il lavoratore è tenuto ad allegare e provare il tipo di danno specificamente sofferto ed il nesso eziologico con l’inadempimento datoriale”.
Appare, pertanto, necessario per il prestatore di lavoro/conducente, ai fini di fare valere una pretesa risarcitoria nei confronti del proprio datore, non tanto evidenziare un generico inadempimento agli obblighi di cui al contratto di lavoro, bensì, anche alla luce delle disposizioni dell’art. 2087 c.c., un concreto ed effettivo pregiudizio sia con riferimento al tipo di danno (biologico – morale) sia in ordine alla sua quantificazione.