Pubblicato il nuovo Regolamento UE: Proroga di 7mesi per CQC, patenti, revisioni
Il Parlamento ed il Consiglio dell’Unione Europea, con regolamento comunitario 2020/ 698, pubblicato in gazzetta ufficiale n.165 del 27 maggio scorso ed applicabile dal 4 giugno 2020, hanno adottato, in virtù dell’emergenza sanitaria in atto, diverse disposizioni riguardanti la proroga di permessi, autorizzazioni, certificati, verifiche ed ispezioni per il settore dei trasporti.
Le proroghe attuate, richieste in particolar modo dall’Italia, si applicano a tutti gli Stati membri dell’Unione; ciò significa che ogni Stato è obbligato a riconoscerle a beneficio dei trasportatori provenienti dagli altri Paesi UE impegnati in trasporti internazionali.
Allo stesso modo è prevista la facoltà per i singoli Stati di prevedere delle regole differenti sulle medesime tematiche (riducendo, ad esempio, la durata delle proroghe, prevedendo addirittura di escluderle totalmente) che però potranno valere solamente per i trasportatori di quello Stato e non potranno essere applicate nei confronti di vettori provenienti da altri Paesi UE. Gli Stati, inoltre, che decidessero di non applicare le disposizioni previste dal Regolamento in oggetto, dovrebbero comunicarlo alla Commissione UE che, a sua volta informerà gli altri Stati UE e pubblicherà un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Passiamo adesso ad una veloce analisi del Regolamento:
Art. 2 – Carte di qualificazione del conducente (CQC)
Il Regolamento in oggetto prevede che le carte di qualificazione del conducente, scadute o in scadenza tra il 1°febbraio ed il 31 agosto 2020, siano prorogate di sette mesi dalla loro specifica data di scadenza (se una CQC è scaduta ad esempio lo scorso 1°aprile significa che è valida fino al 1°novembre 2020). Di conseguenza, la validità di marcatura del codice armonizzato “95” dell’Unione si considera prorogata per un periodo di sette mesi dalla data indicata su ciascuna patente di guida.
Ad eccezione dei trasporti transfrontalieri, in ambito interno restano valide le misure eventualmente adottate da ciascuno Stato nel periodo compreso tra il 1°febbraio 2020 e la data di entrata in vigore del Regolamento.
Inoltre, è prevista la possibilità per i singoli di Stati, entro il 1°agosto 2020, di chiedere alla Commissione, una ulteriore proroga dei periodi sopracitati per un massimo di 6 mesi, qualora il perdura dell’emergenza sanitaria da coronavirus renda impossibile svolgere le attività preordinate al rinnovo delle CQC.
Art. 3 – Patenti
La validità delle patenti di guida scadute o in scadenza tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considera anch’essa prorogata per un periodo di sette mesi alla data di scadenza indicata sulle stesse. Anche in questo caso è prevista la possibilità di chiedere una proroga non superiore a 6 mesi.
Art. 4 – Ispezione periodica dei tachigrafi e carte tachigrafiche
Le ispezioni periodiche biennali dei tachigrafi, in scadenza tra il 1° marzo ed il 31 agosto 2020, sono da effettuarsi entro sei mesi dalla data in cui avrebbero dovuto svolgersi.
Nel caso in cui il conducente chieda il rinnovo della propria carta tachigrafica, tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una nuova carta del conducente entro due mesi dalla ricezione della richiesta. Nel mentre, fino a quando l’autista non entra in possesso della nuova carta, deve riconoscersi l’applicazione della procedura di stampa prevista dall’art.35 comma 2 del citato regolamento, per le carte sottratte, danneggiate o smarrite, a condizione che lo stesso sia in grado di dimostrare di aver richiesto il rilascio della nuova carta nei termini (quindi, entro i quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta).
Per le richieste di sostituzione della carta presentate tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una carta sostitutiva entro due mesi dalla ricezione della richiesta. In deroga al comma 5, art. 29 del Regolamento 164/2015, il conducente è autorizzato a guidare fino a quando non riceva una nuova carta del conducente, a condizione che possa dimostrare di aver restituito la carta all’autorità competente in quanto danneggiata o non correttamente funzionante e che ne ha richiesto la sostituzione.
Entro il 1° Agosto 2020, gli Stati possono richiedere alla Commissione una proroga dei predetti periodi fino ad un massimo di 6 mesi, qualora la situazione di emergenza nazionale da coronavirus perduri e renda impossibile lo svolgimento delle ispezioni periodiche dei tachigrafi oppure il rilascio nei termini delle carte del conducente.
Art.5 – Revisioni
La validità dei certificati di revisione dei veicoli si considera prorogata per un periodo di sette mesi per tutti quei certificati che sono scaduti o scadranno tra il 1° febbraio ed il 31 agosto 2020. Le revisioni dei veicoli che, secondo quanto previsto dall’art.5 e dall’art.10, par.1, della direttiva 2014/45 e allegato II al punto 8, avrebbero dovuto svolgersi tra il 1°febbraio ed il 31 agosto 2020, anch’esse vengono prorogate per un periodo di sette mesi.
Entro il 1°agosto 2020, gli Stati membri possono richiedere una proroga di queste scadenze fino ad un massimo di 6 mesi.
Art.6 – Accesso alla professione
Per quanto concerne l’accertamento dell’inidoneità finanziaria dell’impresa di trasporto condotto dall’autorità competente, per gli esercizi contabili ricadenti in tutto o in parte nel periodo tra il 1 marzo e il 30 settembre 2020, detta autorità può concedere un termine fino a 12 mesi, per consentire all’impresa di dimostrare che tale requisito sia nuovamente soddisfatto in via permanente.
Per le inidoneità finanziarie accertate fino al 28 maggio (data di entrata in vigore del nuovo Regolamento), l’autorità competente può decidere di prorogare il termine già assegnato all’impresa per regolarizzare la sua posizione, a condizione che non sia scaduto al momento in cui il Regolamento sarà in vigore. Il termine così prorogato, non potrà comunque superare i 12 mesi.
Art.7 – licenza comunitaria e attestato del conducente
La validità delle licenze comunitarie scadute o in scadenza tra il 1°marzo ed il 31 agosto 2020, si considera prorogata per un periodo di sei mesi. Stessa proroga si applica alle copie certificate conformi e agli attestati dei conducenti per i cittadini extra-comunitari.
Entro il 1°agosto del 2020 gli Stati membri possono chiedere alla Commissione UE di prorogare tali scadenze per un massimo di 6 mesi.