UE: Operative dal 1°Gennaio 2021 le disposizioni in materia di definizione di default
Dal 1° gennaio 2021 sono operative le nuove disposizioni europee in materia di definizione di default.
Si ricorda che le nuove regole sono state definite dall’Autorità Bancaria Europea (EBA) e dalla Commissione Europea con il Regolamento delegato (UE) n. 171 del 19 ottobre 2017, che ha specificato i criteri per la fissazione della soglia di rilevanza, a cui si dovranno attenere le autorità di vigilanza.
In estrema sintesi, tale regolamentazione prevede la classificazione in default da parte della banca dell’impresa che, per oltre 90 giorni consecutivi, è in arretrato di pagamento “rilevante” sulle scadenze previste nel contratto di finanziamento.
Le nuove regole europee individuano la soglia che identifica un arretrato “rilevante” – ed oltre la quale l’impresa debba essere classificata in default – fissandola ad un ammontare superiore a 500 euro (relativo a uno o più finanziamenti) che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca. Per le persone fisiche e le piccole e medie imprese con esposizioni nei confronti della stessa banca di ammontare complessivamente inferiori a 1 milione di euro, l’importo dei 500 euro è ridotto a 100 euro.
Ciò significa che, sulla base di questa impostazione, un’impresa potrebbe essere classificata in stato di default dalla banca finanziatrice anche per il mancato pagamento, protrattosi per oltre 90 giorni consecutivi, di importi di modesta entità.
Si segnala inoltre che il superamento della soglia di rilevanza va valutato a livello di gruppo bancario, tenendo quindi in considerazione tutte le esposizioni dell’impresa nei confronti di banche e intermediari finanziari dello stesso gruppo.
Inoltre, diversamente dal passato, non potranno essere utilizzati margini attivi dell’impresa disponibili su altre linee di credito per compensare gli arretrati in essere ed evitare di classificare l’impresa come inadempiente.